Deducibilità fiscale delle donazioni a ONG e fondazioni

Legge sul mecenatismo 49/2002, che incoraggia le donazioni private in attività di interesse generale come quelle della Fondazione CARF.

Una donazione di 250 € comporta una detrazione di 80 %

Vantaggi fiscali per le donazioni
Con il Decreto Legge 6/2023 del 19 dicembre, che aggiorna la Legge sul Patronato, le donazioni private portano l'importo a 250 € con una detrazione nella dichiarazione dei redditi di 80 %. In altre parole, donando 20,84 euro al mese, o 250 euro all'anno, otterrà 200 euro di rimborso fiscale. Con un costo di soli 50 euro all'anno, può aiutare gli studenti (seminaristi, sacerdoti e religiosi) a proseguire la loro formazione, affinché nessuna vocazione vada persa.

Calcolare la deducibilità fiscale delle sue donazioni:

Le spieghiamo le novità 2024 della Legge sul Patronato 49/2002

del 23 dicembre, sul regime fiscale delle organizzazioni non profit e sugli incentivi fiscali per il mecenatismo.

Articolo 19. Deduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. I contribuenti con reddito personale avranno il diritto di detrarre dall'imposta lorda il risultato dell'applicazione della seguente scala alla base di detrazione corrispondente a tutte le donazioni, i doni e i contributi con diritto di detrazione, determinata in conformità alle disposizioni dell'Articolo 18 della presente Legge: 

La detrazione di base per un importo fino a 250 Euro ha una percentuale di detrazione - 80 %. 
Base residua per la detrazione - 40 %
Se nei due periodi d'imposta immediatamente precedenti sono state effettuate donazioni, regali o contributi con diritto di detrazione a favore della stessa entità per un importo pari o superiore, in ciascuno di essi, a quello dell'anno precedente, la percentuale di detrazione applicabile alla base della detrazione a favore della stessa entità superiore a 250 euro sarà del 45 percento.

2. La base di questa deduzione sarà calcolata ai fini del limite previsto dalla sezione 1 dell'articolo 69 della Legge 35/2006, del 28 novembre, sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e che modifica parzialmente le leggi sull'Imposta sul Reddito delle Società, sull'Imposta sul Reddito dei Non Residenti e sull'Imposta sul Patrimonio.

Articolo 20. Deduzione dell'imposta sulle società

1. I contribuenti di reddito societario avranno il diritto di dedurre dall'imposta lorda dovuta, al netto delle detrazioni e delle deduzioni previste dai Capitoli II, III e IV del Titolo VI della Legge 43/1995, del 27 dicembre, sull'Imposta sul Reddito delle Società, il 35% della base per la deduzione determinata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 18. Gli importi corrispondenti al periodo d'imposta non dedotto potranno essere applicati nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta che terminano nei 10 anni immediatamente successivi e seguenti. Se nei due periodi d'imposta immediatamente precedenti sono state effettuate donazioni, regali o contributi con diritto alla detrazione a favore della stessa entità per un importo pari o superiore, in ciascuno di essi, a quello del periodo d'imposta precedente, la percentuale di detrazione applicabile alla base di detrazione a favore della stessa entità sarà del 40 percento.

2. La base per questa deduzione non può superare il 10 percento della base imponibile per il periodo fiscale. Gli importi superiori a questo limite possono essere applicati nei periodi d'imposta che terminano nei dieci anni immediatamente successivi e in seguito.

Posso ottenere benefici fiscali per le mie donazioni in natura?

La sua donazione in natura beneficia di incentivi fiscali. L'obiettivo della Legge sul mecenatismo è quello di incoraggiare gli sforzi privati in attività di interesse generale in modo diretto ed efficace, e pertanto stabilisce incentivi per i donatori. Non appena il valore dell'attività sarà chiaro (il suo valore nella contabilità o secondo il patrimonio), emetteremo il certificato corrispondente che le permetterà di ottenere gli stessi benefici.
Da qui è possibile accedere al documento che analizza il regime fiscale per il donazioni, doni in natura e contributi alle fondazioni a cui si applica il Regio Decreto-Legge 17/2020 del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 6 maggio 2020, che include una modifica all'Articolo 19 della Legge 49/2002.
Vantaggi fiscali per le persone fisiche (imposta sul reddito delle persone fisiche)
Prima 250 euro
Deduzione del 80 %
Riposo
Deduzione del 40 %
Donazioni ricorrenti
Deduzione del 45 %
La base per questa deduzione non può superare il 10 percento dell'importo imponibile per il periodo fiscale.
Vantaggi fiscali per le aziende (IS)
Donazioni in generale
Deduzione del 40 %
Donazioni ricorrenti
Deduzione del 50 %
La base per questa deduzione non può superare il 15 percento dell'importo imponibile per il periodo fiscale.
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