DeducibilitĆ  fiscale delle donazioni a ONG e fondazioni

Legge sul mecenatismo 49/2002, che incoraggia le donazioni private in attivitĆ  di interesse generale come quelle della Fondazione CARF.

Una donazione di 250 ā‚¬ comporta una detrazione di 80 %

Vantaggi fiscali per le donazioni
Con il Decreto Legge 6/2023 del 19 dicembre, che aggiorna la Legge sul Patronato, le donazioni private portano l'importo a 250 ā‚¬ con una detrazione nella dichiarazione dei redditi di 80 %. In altre parole, donando 20,84 euro al mese, o 250 euro all'anno, otterrĆ  200 euro di rimborso fiscale. Con un costo di soli 50 euro all'anno, puĆ² aiutare gli studenti (seminaristi, sacerdoti e religiosi) a proseguire la loro formazione, affinchĆ© nessuna vocazione vada persa.

Calcolare la deducibilitĆ  fiscale delle sue donazioni:

Le spieghiamo le novitĆ  2024 della Legge sul Patronato 49/2002

del 23 dicembre, sul regime fiscale delle organizzazioni non profit e sugli incentivi fiscali per il mecenatismo.

Articolo 19. Deduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. I contribuenti con reddito personale avranno il diritto di detrarre dall'imposta lorda il risultato dell'applicazione della seguente scala alla base di detrazione corrispondente a tutte le donazioni, i doni e i contributi con diritto di detrazione, determinata in conformitĆ  alle disposizioni dell'Articolo 18 della presente Legge: 

La detrazione di base per un importo fino a 250 Euro ha una percentuale di detrazione - 80 %. 
Base residua per la detrazione - 40 %
Se nei due periodi d'imposta immediatamente precedenti sono state effettuate donazioni, regali o contributi con diritto di detrazione a favore della stessa entitĆ  per un importo pari o superiore, in ciascuno di essi, a quello dell'anno precedente, la percentuale di detrazione applicabile alla base della detrazione a favore della stessa entitĆ  superiore a 250 euro sarĆ  del 45 percento.

2. La base di questa deduzione sarĆ  calcolata ai fini del limite previsto dalla sezione 1 dell'articolo 69 della Legge 35/2006, del 28 novembre, sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e che modifica parzialmente le leggi sull'Imposta sul Reddito delle SocietĆ , sull'Imposta sul Reddito dei Non Residenti e sull'Imposta sul Patrimonio.

Articolo 20. Deduzione dell'imposta sulle societĆ 

1. I contribuenti di reddito societario avranno il diritto di dedurre dall'imposta lorda dovuta, al netto delle detrazioni e delle deduzioni previste dai Capitoli II, III e IV del Titolo VI della Legge 43/1995, del 27 dicembre, sull'Imposta sul Reddito delle SocietĆ , il 35% della base per la deduzione determinata in conformitĆ  con le disposizioni dell'Articolo 18. Gli importi corrispondenti al periodo d'imposta non dedotto potranno essere applicati nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta che terminano nei 10 anni immediatamente successivi e seguenti. Se nei due periodi d'imposta immediatamente precedenti sono state effettuate donazioni, regali o contributi con diritto alla detrazione a favore della stessa entitĆ  per un importo pari o superiore, in ciascuno di essi, a quello del periodo d'imposta precedente, la percentuale di detrazione applicabile alla base di detrazione a favore della stessa entitĆ  sarĆ  del 40 percento.

2. La base per questa deduzione non puĆ² superare il 10 percento della base imponibile per il periodo fiscale. Gli importi superiori a questo limite possono essere applicati nei periodi d'imposta che terminano nei dieci anni immediatamente successivi e in seguito.

Posso ottenere benefici fiscali per le mie donazioni in natura?

La sua donazione in natura beneficia di incentivi fiscali. L'obiettivo della Legge sul mecenatismo ĆØ quello di incoraggiare gli sforzi privati in attivitĆ  di interesse generale in modo diretto ed efficace, e pertanto stabilisce incentivi per i donatori. Non appena il valore dell'attivitĆ  sarĆ  chiaro (il suo valore nella contabilitĆ  o secondo il patrimonio), emetteremo il certificato corrispondente che le permetterĆ  di ottenere gli stessi benefici.
Da qui ĆØ possibile accedere al documento che analizza il regime fiscale per il donazioni, doni in natura e contributi alle fondazioni a cui si applica il Regio Decreto-Legge 17/2020 del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 6 maggio 2020, che include una modifica all'Articolo 19 della Legge 49/2002.
Vantaggi fiscali per le persone fisiche (imposta sul reddito delle persone fisiche)
Prima 250 euro
Deduzione del 80 %
Riposo
Deduzione del 40 %
Donazioni ricorrenti
Deduzione del 45 %
La base per questa deduzione non puĆ² superare il 10 percento dell'importo imponibile per il periodo fiscale.
Vantaggi fiscali per le aziende (IS)
Donazioni in generale
Deduzione del 40 %
Donazioni ricorrenti
Deduzione del 50 %
La base per questa deduzione non puĆ² superare il 15 percento dell'importo imponibile per il periodo fiscale.
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